Con questo primo intervento diamo il via ad un ciclo di contributi volti ad esaminare il fondamento giuridico della sessualità dei disabili, per comprendere come la figura dell’assistente sessuale contribuisca a favorirla.
Nei deserti della dottrina in materia, nel silenzio del legislatore, che sembra non curarsene, cercheremo di conoscere sempre più a fondo una tematica che tocca la nostra realtà sociale più di quanto possiamo credere.
- Il disabile: una persona a 360 gradi
In questo primo contributo cercheremo di rispondere ad un peculiare quesito: esiste un diritto alla sessualità?
Se è vero infatti, che non è presente un preciso disposto che lo richiami, è pur vero che, come sovente la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, l’art. 2 della Costituzione contiene un catalogo aperto di “diritti inviolabili della persona umana”, tra cui può certamente annoverarsi anche questo speciale diritto.
Per quanto concerne la sessualità nel mondo dei disabili, vengono in rilievo anche gli articoli 3 e 32 della Costituzione.
Il primo stabilisce un principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, che ha valore non soltanto formale ma sostanziale.
Alla Repubblica, infatti è affidato il dovere di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano impedire il reale sviluppo della persona umana.
Il secondo invece stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti.
Da una lettura coordinata dei su richiamati principi sembra emergere l’impegno della Repubblica a garantire pari dignità sociale ad ogni uomo, senza distinguere tra persone sane/normodotate e soggetti disabili.
Espressione di questo generico favore è data dalla successiva legislazione in materia: il più importante corpus normativo è dato certamente dalla L. 104/1992, che all’art. 1 garantisce il “rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata” e ne promuove “la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” nonché la realizzazione dei suoi diritti “civili, politici e patrimoniali”.
In particolare, la Repubblica “predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale” della persona disabile, sempre ai sensi dell’art, 1 della citata legge.
Tralasciando l’utilizzo del termine “handicappato” oggi quantomai ritenuto sconveniente e offensivo per indicare una persona con disabilità, questo ci fa comrpendere come il tessuto ordinamentale, seppure non esplicitamente, garantisce e promuove i diritti di ogni persona, quindi, la risposta al quesito è certamente positiva: anche un disabile ha diritto a vivere la sua vita e la sua sessualità in completa libertà, come ogni persona, almeno on the book.
La realtà, purtroppo, è di gran lunga più complessa ed impervia, perché caratterizzata da un atavico pregiudizio: quello che il disabile sia un essere asessuato, privo di stimoli.
L’immaginario generale vede la carrozzina come un blocco, che tocca non soltanto gli arti ma anche gli organi sessuali, che invece, almeno per i maschi, sono caratterizzati da una muscolatura liscia e pertanto non necessariamente vengono toccati dalla paralisi che possa in qualche modo caratterizzarli.
Così, la carrozzina si estende a tutta la persona, che in essa e con essa viene identificata e trattata come un soggetto fragilissimo, incapace non solo di provvedere ai suoi bisogni, ma persino di amare ed essere amato, di sentirsi coinvolto in una relazione sentimentale e sessuale in modo pieno ed appagante.
Questa visione non si discosta poi molto da quella dell’ordinamento fascista, dove la vita della persona era valorizzata fintanto che fosse utile allo Stato. L’uomo nuovo dell’immaginario fascista era agile, aitante, pronto a sacrificare la vita medesima per la grandezza della patria: chiunque non possedesse di tali requisiti, era inutile; neanche la salute era un diritto, ma era valutata come un meccanismo selettivo tra persone e non persone.
A quest’ultima categoria appartenevano i soggetti disabili, che infine non furono ritenuti degni di vivere; tanto da non essere neppure ritenuto degni di vivere. Meno che mai, di provare emozioni, di amare, di avere una sessualità propria.
L’avvento della Costituzione ha rappresentato un punto di non ritorno, l’anno zero per i diritti umani ed inviolabili.
Il mutamento dei costumi sociali, dagli anni 70 in poi, ha contribuito a rompere alcuni tabù ancora presenti, come quello del sesso.
Tuttavia, la disabilità non è stata attraversata dalla medesima rivoluzione culturale. Il progetto che caratterizza questo comitato ne è testimonianza.
Tutti gli interventi legislativi successivi, volti alla “normalizzazione” della disabilità, tra cui si annovera la legge del “dopo di noi”, si sono infatti limitati a disciplinare unicamente gli aspetti economici e assistenziali della vita dei disabili, che continuano a vivere con una “lettera scarlatta” cucita addosso: la lettera del loro handicap, che continua ad isolarli, a tacciarli e identificarli come diversi.
Diversi, quindi piccoli, da proteggere, come se fossero dei bambini, o esseri inferiori. Come conciliare i principi di uguaglianza con questa segregazione e ghettizzazione ancora fortemente presente? Scardinare un pregiudizio non è facile, ma nel corso di questi interventi, ci proveremo insieme.
Vi lascio con questo aforisma di Denis Waitley: “Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle”.
Chiara Martorana