In questo secondo contributo allarghiamo l’orizzonte oltre i rigidi confini del nostro ordinamento, alla ricerca di ulteriori fondamenti del diritto alla sessualità delle persone disabili.
Il 10 dicembre 2018 abbiamo celebrato i 70 anni della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, elaborata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
In appena 30 articoli sono stati compendiati, all’indomani del secondo conflitto mondiale, i diritti umani fondamentali di cui, fino a pochi anni prima, milioni di persone erano state private.
Era una questione cardine: si trattava di porre una chiara linea di demarcazione tra ciò che era statoe ciò che non doveva essere “never again”.
Eleanor Roosvelt, presidente della commissione incaricata di redigere la dichiarazione, in sede di presentazione all’Assemblea Generale dell’Onu si era chiesta dove avessero inizio i diritti umani e questa era la risposta che si era data: “nei luoghi più piccoli, vicino casa, così piccoli e vicini da non essere neppure menzionati dalle carte geografiche […] Questi sono i luoghi dove ogni uomo, donna e bambino cerca eguale giustizia sociale, eguale opportunità, eguale dignità senza discriminazione.
Il primo dei diritti riconosciuti e che la Dichiarazione Universale intende tutelare è proprio la dignità umana.
L’art. 1, infatti, così recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
E’ chiaro ed evidente l’impatto di una dichiarazione così solenne: non esistono persone e non persone, perché tutti gli esseri umani hanno una dignità propria e sono dotati di ragione e di coscienza.
L’art. 2, d’altra parte ci ricorda che “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.
Tali diritti sono definiti “umani” proprio perché riconosciuti ad ogni persona, per il sol fatto di appartenere alla specie umana.
Se il proposito dei giuristi del 48 è stato questo, d’altra parte, occorre ribadire il carattere di “moral suasion”di un documento non vincolante per gli Stati firmatari. L’impegno preso, infatti, si è poi successivamente tradotto in due Patti stipulati allo scopo di rendere effettivi i diritti umani solennemente sanciti: essi sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali.
Entrambi hanno riconosciuto, ai primi due articoli il diritto di autodeterminazione dei popoli e la proibizione di ogni forma di discriminazione in base a sesso, razza, religione, lingua od opinione.
Ma, mentre i diritti civili e politici dovevano essere garantiti immediatamente, quelli contenuti nel patto sui diritti economici sociali e culturali sarebbero stati oggetto di un’applicazione progressiva.
Questi sono i diritti di seconda generazione e perché siano effettivi occorre un effettivo intervento della legislazione che indichi le concrete modalità di attuazione.
Seguono a questi i diritti di terza generazione, sviluppatisi recentemente: essi comprendono i diritti delle peculiari categorie sociali che ancora oggi rivendicano pari opportunità, come le persone lgbtq+, i bambini, le popolazioni indigene e… i disabili.
Per questi ultimi è stata predisposta soltanto recentemente un’apposita “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, adottata nel 2006 dalla sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nel lungo novero di articoli che ufficializzano l’impegno degli Stati a favorire la migliore integrazione dei soggetti disabili, sulla base del riconoscimento dei loro più fondamentali diritti, emerge un inciso, all’articolo 25, rubricato “diritto alla salute”
“In particolare, gli Stati Parti dovranno: (a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell’area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione”.
Assicurare ai soggetti disabili tale diritto passa anche dal fornire loro i servizi sanitari necessari allo scopo.
Tra questi rientra anche quello dell’assistenza sessuale che oggi è realtà nei maggiori paesi europei come Germania, Svizzera, Paesi Scandinavi.
Concepita come vera e propria terapia, prevede un’apposita formazione per tutti coloro che aspirano a diventare “Lovegiver”. Spesso infatti, come spiegano gli stessi formatori alla Radio della Svizzera Italiana, il corpo viene toccato soltanto con i guanti, quindi i disabili che li avevano contattati si sentono disgustati dal loro corpo.
Per un ulteriore approfondimento della questione, può essere molto utile la visione di questo video, che ci aiuta conoscere più a fondo la realtà svizzera in materia, che dimostra come l’ordinamento elvetico abbia fatto da “testa di ponte” per lo sviluppo di questa particolare professione: https://www.rsi.ch/play/tv/storie/video/io-assistente-sessuale?id=10530896&startTime=251.483572
Coloro che hanno questo obiettivo sono persone empatiche, curiose, che non hanno pregiudizi. Soltanto coloro che vedono nell’altro una persona e non un corpo freddo possono aspirare a questa attività.
I paesi in cui questa figura è presente danno all’Italia un grande insegnamento: garantire la sessualità dei disabili mediante appositi strumenti e terapie di sostegno è “una questione di dignità” non solo del disabile, ma di un intero paese che voglia definirsi “civile”.
Anche stavolta vi lascio con un aforisma di Tahar Ben Jellounche ci accompagni nella riflessione:
“Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi”.